E’ stato pubblicato in G.U. il D.L. 10/09/2021 N° 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.
L’art. 2 del d.l. in commento prevede al primo comma che: “Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4 comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 1bis”.
Pertanto, dal 10 ottobre 2021 diviene obbligatorio il vaccino per tutti i dipendenti, collaboratori e soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (c.d. nuovi LEA).
Il comma 2 della norma in commento, ricorda che: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
Si porta a conoscenza che l’accesso alle strutture in violazione dell’obbligo vaccinale è sanzionato dall’art. 4 comma 1 del D.L. 19/20 che così prevede: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.