Mercoledì, 04 Novembre 2020 20:54

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON AUTOMEZZI SEZIONALI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON AUTOMEZZI SEZIONALI:

Art.1 - La Sezione Territoriale di Catania dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus/Aps si impegna a fornire ai soci, che ne facciano richiesta, un servizio di accompagnamento con i propri mezzi sezionali ai sensi del seguente regolamento.

Art. 2 - I soci dovranno far richiesta del servizio, telefonando in sezione e rivolgersi al personale appositamente delegato all’uopo, almeno cinque giorni prima, in maniera da poter organizzare l’accompagnamento e, in ogni caso, laddove è possibile, è auspicabile un preavviso di più giorni.

Art. 3 – Le richieste verranno accolte secondo l’ordine cronologico della prenotazione. In caso di concomitanza di più prenotazioni verrà data precedenza secondo la gravità e importanza del caso.

Art. 4 - È fatto assoluto divieto ai conducenti dei mezzi nonché agli utenti richiedenti il servizio:
a) di fumare a bordo dei veicoli;
b) di utilizzare i mezzi sezionali per trasporto di cose che possano in qualche modo nuocere alla autovettura o possano essere pregiudizievoli per la sicurezza dei passeggeri, ed in ogni caso non rispettosi dei dettami previsti dall’art. 164 del codice della strada;
c) di utilizzare gli automezzi sezionali a scopo commerciale e/o pubblicitario;
d) di portare gli automezzi sezionali in luoghi o per vie poco carrabili o in ogni caso non idonei alla circolazione di autoveicoli, che possano essere di nocumento al mezzo stesso o pregiudizievoli alla sicurezza dei passeggeri;
e) di trasportare merci o sostanze non consentite dalla legge;
f) di compiere azioni pregiudizievoli per l’immagine ed il buon nome dell’Unione;
g) di trasportare all'interno dell' abitacolo dei mezzi sezionali e senza preventiva autorizzazione animali di qualunque genere. I cani guida devono essere trasportati secondo le norme vigenti;
h) di fare spese che possano costringere il conducente al sollevamento di pesi di considerevole entità (ad più cassette di acqua o altro).

Art. 5 – Il conducente o l’utente che dovesse volontariamente contravvenire a quanto dettato dall’articolo precedente è totalmente responsabile davanti alla legge e si farà completo carico di tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative in cui si dovesse incorrere, e davanti alla Sezione per gli eventuali danni che dovessero essere provocati al mezzo utilizzato.
Art. 6 - "Il richiedente del servizio di accompagnamento dovrà corrispondere alla sezione una somma a titolo di compartecipazione alle spese di trasporto così come di seguito esposto (si precisa che il conteggio chilometrico partirà dal domicilio del richiedente):
 da 0 a 5 km € 3,00 (indipendentemente dai km effettuati);
 da 6 km in su una integrazione di € 0,50 al km effettuato.
Il Consiglio Sezionale con apposita delibera potrà comunque derogare da tali importi.

Art. 7 - L’Utente che usufruisce del servizio di accompagnamento dovrà pagare il contributo di cui all’articolo 6 mediante l’acquisto di carnet contenenti n. 5 o n. 10 ticket. Detti carnet saranno così costituiti:
 carnet aventi ticket da € 3,00 (ad es. carnet di € 30 per n. 10 tratte da 0 a 5 Km.)
 carnet aventi ticket di € 0,50 per ogni Km in eccesso rispetto alla soglia minima.
Al momento del pagamento al socio verrà rilasciata apposita ricevuta.

Art. 8 - Il richiedente dovrà farsi carico di tutti gli oneri nascenti nel corso del servizio stesso a carico del conducente dell'automezzo e degli altri eventuali accompagnatori: vitto, alloggio, ticket d'ingresso per i locali frequentati etc."

Art. 9 - Se il richiedente, previa preventiva autorizzazione, porta in vettura altre persone fino a concorrenza dei posti disponibili (ad esempio il suo accompagnatore), sarà solo lui a corrispondere l’indennità chilometrica e non tutte le persone individualmente.

Art. 10 – L’autovettura Fiat Ulisse, viene messa a disposizione quando a farne richiesta è un numero minimo di 4 persone escluso l’autista.

Art. 11 - La richiesta va presentata, secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente regolamento, da uno solo dei partecipanti che sarà considerato come responsabile. Il responsabile dovrà:
 incaricarsi di inoltrare la richiesta in Sezione indicando in maniera particolareggiata: l’itinerario, l’orario presunto di partenza e di rientro, l’identità degli altri eventuali passeggeri;
 incaricarsi di corrispondere alla Sezione il contributo a concorso spese così come sopra dettagliatamente specificato (il calcolo dei km percorsi verrà effettuato considerato come punto di partenza e di arrivo del tragitto il domicilio del richiedente);
 rispettare in prima persona e vigilare sull’osservanza da parte degli altri passeggeri quanto dettato dall’art 4 del presente regolamento pena le sanzioni previste dall’art.5;
Le autovetture verranno concesse gratuitamente:
1. per partecipare ad eventi statutari;
2. per partecipare ad iniziative deliberate dal Consiglio Sezionale in cui è previsto l’utilizzo gratuito del mezzo;
3. Per i pazienti del Centro di Riabilitazione U.I.C.I. di Catania.

Art. 12 - Sono esentati dal pagamento del rimborso spese:
a) i dirigenti, gli impiegati e i collaboratori, nell’esercizio delle loro funzioni;
b) i soci, che durante la prestazione del servizio, stiano svolgendo su incarico del presidente o del Consiglio Sezionale un compito per conto della sezione;
c) i soci che dovessero utilizzare i veicoli sezionali per ottemperare ad adempimenti statutari;
d) coloro che utilizzano i veicoli sezionali per attività deliberate dal Consiglio Sezionale in cui è previsto l’accompagnamento gratuito;
e) coloro che utilizzano i veicoli sezionali per la partecipazione alle riunioni di Comitati o Commissioni di lavoro.
f) coloro che da paesi distanti dal capoluogo etneo (come Caltagirone, Vizzini, Bronte, Randazzo ecc.), intendono recarsi in Sezione (in tale caso avranno garantito il trasporto dalla stazione ferroviaria e/o degli autobus alla Sezione.

Art. 13 - Possono condurre i mezzi sezionali i volontari in servizio civile che ne abbiano dato preventivo consenso e tutti coloro che sono espressamente autorizzati dal Presidente e dal Consiglio Sezionale.

Art. 14 - Coloro che autorizzano un servizio di accompagnamento devono emetter un ordine di servizio dove devono essere indicati con precisione il luogo, la data e le persone da accompagnare.

Art. 15 - I conducenti devono attenersi scrupolosamente all’ordine di servizio, astenendosi dal recarsi in luoghi ivi non indicati o facendo salire a bordo del mezzo persone non autorizzate. Qualsiasi conseguenza derivante dalla mancata osservazione di tali indicazioni è a totale carico del conducente.

Art. 16 - Al termine del servizio sarà cura del conducente restituire al responsabile del servizio di accompagnamento l’ordine di servizio debitamente completato in tutte le sue parti e sottoscritto, per consentirne l’archiviazione.

Art. 17 - Il conducente del mezzo dovrà comunicare tempestivamente al responsabile sezionale, per iscritto, eventuali anomalie che dovesse riscontrare nel mezzo durante la guida, o eventuali danni che dovesse provocargli, al fine di effettuare una corretta e tempestiva manutenzione che consentirà ai mezzi sezionali di essere sempre efficienti per tutti i bisogni.

Art. 18 - I danni causati agli autoveicoli causate da negligenza del conducente o per la mancata osservanza dei dettami dell’articolo precedente e/o delle norme di legge che regolano la circolazione stradale, sono a suo totale carico così come le sanzioni amministrative (multe e
contravvenzioni) elevate dagli organi competenti.

Art. 19 - Il Presidente e/o il Consiglio Sezionale, indicheranno una persona che si occuperà:

a) di verificare l’efficienza dei mezzi, e di disporne il loro eventuale ricovero presso officine meccaniche autorizzate;
b) di provvedere per le manutenzioni periodiche;
c) del controllo del pagamento delle tasse relative ai mezzi;
d) del controllo del pagamento delle polizze di assicurazione relative ai mezzi;
e) della periodica pulizia dei mezzi;
f) di disporre per la revisione periodica.

NORMA TRANSITORIA

Art. 20 – Viste le norme legislative attualmente in vigore a causa del covid-19 gli artt. 9 e 10 del presente regolamento sono sospesi ed è da intendersi che per ogni automezzo potranno accedervi max 3 persone compreso il guidatore. Sia nel tragitto in macchina che a piedi è obbligatorio l’uso della mascherina.